Il tribunale della folla
Davanti a Pilato la folla non scelse tra un colpevole e un innocente. Scelse tra due nomi. Duemila anni dopo, il meccanismo è lo stesso, ma lo schermo ha preso…
Davanti a Pilato la folla non scelse tra un colpevole e un innocente. Scelse tra due nomi. Duemila anni dopo, il meccanismo è lo stesso, ma lo schermo ha preso il posto della piazza.
Una cornice normativa che cerca l'equilibrio
La Costituzione tiene insieme due principi che si urtano di continuo: la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2). A questi si aggiunge il giusto processo (art. 111). Il codice di procedura penale presidia il confine con il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto (art. 114 c.p.p.).
Il passaggio più recente è il d.lgs. 188/2021, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/343. Il decreto nasce per orientare una comunicazione rispettosa della presunzione di innocenza e del diritto alla riservatezza. Ha inciso soprattutto sulle comunicazioni delle procure, con indicazioni operative che la Procura Generale della Cassazione ha raccolto negli "Orientamenti" sulla comunicazione istituzionale nei procedimenti penali, definiti provvisori e destinati a evolvere con l'esperienza applicativa. Il tema resta aperto: i giornalisti hanno lamentato che la norma, nella pratica, finisca per comprimere un altro diritto fondamentale, quello di cronaca. Di qui la difficoltà di trovare il punto d'equilibrio.
Che cosa dicono le Corti
La Cassazione civile, con il cosiddetto "decalogo del giornalista" (sent. n. 5259/1984), ha fissato i tre criteri del diritto di cronaca: verità, pertinenza (interesse pubblico) e continenza espressiva. La Corte EDU tutela fortemente la libertà di stampa (Sunday Times c. Regno Unito, 1979), ma ha anche affermato che la presunzione di innocenza può essere violata dalle dichiarazioni di pubblici ufficiali prima della sentenza (Allenet de Ribemont c. Francia, 1995). Nel caso Worm c. Austria (1997) ha riconosciuto che gli Stati possono proteggere l'autorità e l'imparzialità del giudiziario dall'influenza dei media.
Sul piano dottrinale, la distinzione chiave è questa: una cosa è l'informazione giudiziaria, doverosa e fisiologica; un'altra è la giustizia mediatica, in cui l'indagine diventa pretesto per uno spettacolo dove conta solo l'audience.
Voyeurismo e giustizialismo: il consenso come verdetto
La cronaca nera risponde a un bisogno reale di capire. Ma quando il dolore diventa intrattenimento, il pubblico smette di essere testimone e diventa giuria. Il giustizialismo popolare funziona per sottrazione: toglie i tempi, il contraddittorio, la prova, e lascia solo la certezza immediata. Un'assoluzione arriva anni dopo, quando nessuno guarda più. La condanna social arriva in ventiquattro ore e non ha appello.
Le lenti della filosofia
Beccaria scriveva che nessuno può dirsi reo prima della sentenza del giudice: la presunzione di innocenza come condizione di civiltà. Foucault, in Sorvegliare e punire, descrive il passaggio dal supplizio pubblico alla pena come istituzione. La televisione rischia di riportare in scena il rito antico, con le telecamere al posto del patibolo. Debord parlava di "società dello spettacolo": ciò che viene rappresentato sostituisce ciò che accade. Girard ha mostrato come le comunità si ricompattino attorno al capro espiatorio. E Carnelutti ricordava che il processo penale è già, di per sé, una pena: figuriamoci quando è anche un programma.
Il ruolo dell'avvocato
Se il processo mediatico è inevitabile, il difensore non può ignorarlo, ma nemmeno cavalcarlo. Il Codice deontologico impone equilibrio e misura nei rapporti con gli organi di informazione, nel rispetto di discrezione e riservatezza; solo con il consenso dell'assistito e nel suo esclusivo interesse si possono fornire notizie non coperte da segreto. L'Ordine di Milano ha richiamato di recente gli iscritti a questi criteri, stigmatizzando la crescita di una cultura del processo mediatico costruito fuori dalle aule.
In concreto, la gestione del processo mediatico significa:
- decidere se parlare, quando e con quale scopo, senza mai farlo per visibilità personale;
- correggere dati falsi o incompleti con comunicati sobri e verificabili;
- proteggere l'assistito, la sua famiglia e la reputazione dalla diffusione irregolare di notizie;
- ricordare, anche pubblicamente, la differenza tra indagato e colpevole;
- distinguere il ruolo del difensore da quello dell'opinionista, quando si interviene da commentatore.
Chi commenta la giustizia in televisione porta una responsabilità doppia: informare senza trasformare l'informazione in sentenza.
Una domanda che resta aperta
Se il pubblico ha diritto di sapere, e l'imputato ha diritto di essere presunto innocente, chi stabilisce dove finisce l'uno e comincia l'altro? Forse non una norma, ma la qualità del nostro sguardo di spettatori.

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