Perché la sentenza di Mario Roggero è giusta.
L’inerzia della paura«Ma se quello scappa, che fai, gli dici grazie e vai a chiudere il negozio?» mi chiede un amico al bar, convinto di aver trovato la falla…
L’inerzia della paura
«Ma se quello scappa, che fai, gli dici grazie e vai a chiudere il negozio?» mi chiede un amico al bar, convinto di aver trovato la falla nel sistema. «Il sistema non ragiona per gratitudine» rispondo. «Ragiona per istanti.»
C’è una legge della fisica che vale anche per la paura, anche se nessun codice la scrive: l’inerzia. Un corpo in movimento tende a restare in movimento anche quando la forza che lo ha spinto è cessata. La paura funziona così. Non si spegne nell’istante in cui l’aggressore volta le spalle: continua a correre, come un’auto lanciata che il conducente non riesce più a fermare, molto dopo che l’ostacolo è scomparso dalla strada. Il diritto, però, non conosce l’inerzia. Il diritto pretende un fotogramma, non il filmato intero.
Il piano giuridico
L’art. 52 c.p. chiede tre cose, e le chiede tutte insieme: un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la necessità di difendersi, la proporzionalità tra offesa e reazione. Non basta che il pericolo ci sia stato: deve esserci ancora, nell’istante esatto in cui si preme il grilletto. È una richiesta quasi innaturale, perché pretende dalla vittima — nel momento di massima alterazione emotiva — la lucidità cronometrica di un giudice che valuterà i fatti mesi o anni dopo, a mente fredda, guardando un video.
Nel caso Roggero i giudici, in ogni grado, hanno collocato quell’istante prima della fuga dei rapinatori, non dopo. Quando l’azione aggressiva è “totalmente conclusa” — sono parole della sentenza d’appello — la reazione successiva non è più difesa: è un atto nuovo, autonomo, che il diritto valuta per quello che è oggettivamente, non per l’inerzia emotiva che lo ha prodotto. Per questo è stata esclusa anche la forma putativa della scriminante: non basta aver avuto paura, occorre che quella paura fosse ancora ragionevole rispetto ai fatti oggettivi. Da qui la qualificazione come omicidio volontario, e non come eccesso colposo — che avrebbe richiesto un errore di valutazione sui mezzi usati durante un pericolo ancora in atto, non il suo ripristino a pericolo già cessato.
Le attenuanti che hanno portato la pena da 17 a 14 anni e 9 mesi non correggono questa qualificazione: la confermano, alleggerendola. Riconoscere un’attenuante non è dire “avevi ragione”, è dire “il fatto resta quello che è, ma lo Stato tiene conto di chi lo ha commesso e in quali circostanze è arrivato a commetterlo”. Sono due operazioni logicamente distinte, e confonderle — come fa spesso il dibattito pubblico — è il modo più rapido per fraintendere una sentenza.
Il piano morale
Qui il registro cambia, e deve cambiare. Capisco Roggero quando dice che non voleva uccidere. Capisco Roggero quando racconta la seconda rapina, dopo quella già subita nel 2015. Capisco un uomo che ha visto la propria famiglia minacciata e che, in quei secondi, non stava calcolando l’attualità di un pericolo ai sensi dell’art. 52: stava sopravvivendo, o credeva di farlo. La comprensione morale non ha bisogno di prove, di video, di gradi di giudizio. Basta essere umani.
Ma la comprensione non è un’esimente, ed è bene che non lo sia. Se bastasse la sincerità della paura a giustificare l’uso letale della forza, ogni inseguimento diventerebbe legittimo, ogni resa dei conti si vestirebbe da autodifesa. Il diritto non processa la paura: processa il tempo in cui quella paura ha smesso di avere una causa attuale davanti a sé.
Il piano filosofico
Gli stoici distinguevano ciò che è “in nostro potere” da ciò che non lo è, e ponevano lì, in quel confine sottile, tutto il compito dell’uomo saggio: non evitare la paura, ma non lasciarsi trascinare dal suo moto una volta che la causa è passata. È una richiesta sovrumana, lo so bene — la faccio spesso anche a me stesso, nei conflitti più piccoli di uno studio legale, dove nessuno rischia la vita ma tutti rischiano di reagire all’eco di un torto invece che al torto ancora in corso. Il diritto penale, in questo, è più stoico di molti stoici: non ammette scuse per l’inerzia, nemmeno quando l’inerzia è comprensibilissima.
C’è chi dirà che è una crudeltà chiedere a un uomo terrorizzato la disciplina di un filosofo. Forse è vero. Ma è proprio lì, in quella pretesa eccessiva, che il diritto smette di essere vendetta legalizzata e prova a restare qualcos’altro: non la misura di quanto abbiamo sofferto, ma la misura di quanto, in quell’istante, avremmo ancora potuto scegliere.

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