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Caso Rocchi: dove finisce il reato e dove inizia l’illecito sportivo
Approfondimento

Caso Rocchi: dove finisce il reato e dove inizia l’illecito sportivo

C’è una domanda che negli ultimi mesi è tornata ad affacciarsi nei bar, nei salotti televisivi e, con toni ben più tecnici, nelle aule di giustizia. Una…

C’è una domanda che negli ultimi mesi è tornata ad affacciarsi nei bar, nei salotti televisivi e, con toni ben più tecnici, nelle aule di giustizia. Una domanda semplice solo in apparenza: quando un episodio arbitrale controverso smette di essere un errore, e diventa reato?
Il caso che ha travolto il mondo arbitrale italiano — quello che coinvolge il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, il supervisore Var Andrea Gervasoni e altri tesserati dell’Aia — non è soltanto cronaca sportiva. È un caso di scuola per chiunque voglia capire davvero la differenza tra due ordinamenti che convivono, si intrecciano, ma restano profondamente distinti: la giustizia penale dello Stato e la giustizia sportiva.
Cosa emerge, ad oggi, dalle indagini
Ricostruire con precisione una vicenda ancora in corso è compito delicato, e va fatto con la cautela che il principio di non colpevolezza impone sempre, ancor più quando si parla di persone note al grande pubblico.
Per quanto risulta dalle fonti giornalistiche e dagli atti resi noti, tutto nasce da un esposto presentato nella primavera del 2025 da un assistente arbitrale, che segnalava un presunto intervento esterno nella sala Var di Lissone durante una gara di Serie A. La Procura Federale della Figc avvia una prima indagine sportiva, che si conclude senza rilievi disciplinari. Parallelamente, però, la Procura della Repubblica di Milano apre un fascicolo autonomo, affidato al pubblico ministero titolare dell’inchiesta, per il reato di concorso in frode sportiva.
L’ipotesi accusatoria, allo stato degli atti, riguarda un presunto condizionamento nella scelta dei direttori di gara e nell’uso del protocollo Var, con particolare attenzione ad alcuni incontri di Serie A. Risultano iscritti nel registro degli indagati esclusivamente soggetti interni al mondo arbitrale.
È importante segnalarlo con chiarezza, perché è il primo equivoco che la cronaca ha generato: l’esistenza di un’indagine non equivale a un accertamento di responsabilità, e la platea dei soggetti formalmente indagati, ad oggi, resta circoscritta alla categoria arbitrale.
Le carte più recenti, tuttavia, allargano il perimetro della ricostruzione accusatoria, senza allargare quello degli indagati. Nel nuovo invito a comparire notificato a Rocchi, la contestazione muta: l’ex designatore avrebbe agito, secondo i pubblici ministeri, in concorso con esponenti della società Inter, i quali a loro volta avrebbero operato in virtù di rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, all’epoca presidente della Figc, poi dimessosi dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Le partite finite sotto osservazione sono salite a quattro, includendo anche un incontro della stagione in corso. Va detto con altrettanta chiarezza, però, che né i dirigenti nerazzurri richiamati negli atti né Gravina risultano, ad oggi, iscritti nel registro degli indagati: la loro identità, secondo quanto trapelato, sarebbe nota agli inquirenti, ma non compare nel capo d’imputazione, e resta da accertare se e come queste indicazioni troveranno un riscontro formale, oppure se l’inchiesta si avvierà verso una richiesta di archiviazione.
Sul piano sportivo, la Procura Federale ha richiesto gli atti dell’inchiesta penale per rivalutare, alla luce dei nuovi elementi, le proprie determinazioni. È un passaggio fisiologico: i due procedimenti, come vedremo, viaggiano su binari paralleli e autonomi.
Due giustizie, due logiche
Il punto che la vicenda porta prepotentemente alla ribalta è la coesistenza, nel nostro sistema, di un doppio binario sanzionatorio.
Da un lato c’è il reato di frode in competizioni sportive, previsto dall’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità a un partecipante a una competizione sportiva riconosciuta, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello leale, o compia altri atti fraudolenti con il medesimo fine. La pena va dai due ai sei anni di reclusione, con multa, aumentata fino alla metà se il fatto incide su scommesse o concorsi pronostici regolarmente autorizzati. È un reato comune: può commetterlo chiunque, e la giurisprudenza riconosce da tempo che tra i “partecipanti” alla competizione rientrano anche arbitri, guardalinee e operatori Var, non solo gli atleti in campo.
Dall’altro lato c’è l’illecito sportivo, disciplinato dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc. Una fattispecie che vive esclusivamente all’interno dell’ordinamento federale, risponde a una propria logica associativa, e sanziona con l’inibizione o la squalifica, non inferiore a quattro anni, oltre a un’ammenda minima di cinquantamila euro.
L’articolo 2 della legge 401/1989 stabilisce, con nettezza, che l’esercizio dell’azione penale e l’eventuale sentenza non condizionano in alcun modo i provvedimenti degli organi sportivi. I due procedimenti procedono indipendenti, con regole di prova, tempi e organi giudicanti propri. È il cosiddetto doppio binario: la stessa condotta può, in astratto, essere valutata due volte, da due giurisdizioni diverse, senza che questo violi alcun principio, perché diversa è la natura degli interessi tutelati. Uno Stato che punisce un reato contro la fede pubblica e il corretto svolgimento del mercato delle scommesse; una federazione che tutela il vincolo associativo e la lealtà interna alle proprie competizioni.
Consumazione e tentativo: la differenza che pochi spiegano bene
Ed eccoci al cuore tecnico della questione, quello che la maggior parte dei commenti televisivi liquida in una battuta, e che invece merita rigore.
Nell’illecito sportivo, la giurisprudenza degli organi di giustizia federale è granitica su un punto: non occorre che il risultato della gara sia stato effettivamente alterato. È sufficiente che siano stati posti in essere atti diretti a quello scopo. Si parla, in dottrina, di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata. La fattispecie si perfeziona nel momento stesso in cui la condotta viene messa in atto, a prescindere dall’esito. Tanto che, sul piano sanzionatorio, tentativo e consumazione sono sostanzialmente equiparati: l’unica differenza è che, se il risultato è stato effettivamente alterato, la sanzione viene aggravata, non che il tentativo resti impunito o punito in misura ridotta.
Questo è un tratto che distingue nettamente l’illecito sportivo dal tentativo penale disciplinato dall’articolo 56 del codice penale, dove chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, senza che l’azione si compia o l’evento si verifichi, risponde comunque del reato, ma con una pena diminuita rispetto a quella prevista per il delitto consumato. Nel diritto penale comune, insomma, il tentativo resta sempre un minus rispetto alla consumazione.
E qui la vicenda Rocchi offre un chiarimento prezioso, che smentisce una lettura semplicistica circolata nelle prime settimane dell’inchiesta. Anche la frode sportiva dell’articolo 1 della legge 401/1989, secondo l’impostazione dominante, è un reato di pericolo presunto, a consumazione anticipata: non richiede che la partita sia stata effettivamente truccata, né che la squadra beneficiaria abbia vinto grazie a quell’intervento. Basta l’atto fraudolento in sé, diretto a quel fine. Chi ha sostenuto che l’assenza di un risultato alterato escluda il reato ha, semplicemente, letto male la norma.
La differenza tra i due ordinamenti, allora, non sta tanto nella soglia di anticipazione della tutela — che in entrambi i casi prescinde dall’evento finale — quanto nella struttura della responsabilità e nelle garanzie che la accompagnano. Il processo penale richiede la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di un fatto tipico specifico, di un dolo, di un nesso causale accertato secondo le regole del codice di procedura penale, con tutte le garanzie difensive che il sistema costituzionale offre all’indagato. Il procedimento sportivo, pur dovendo rispettare i principi del giusto procedimento, si muove con criteri probatori più elastici, propri di un ordinamento privato che tutela anzitutto la propria credibilità interna, e non a caso può procedere e concludersi anche quando quello penale è ancora agli inizi, o si conclude in modo diverso.
È proprio questa impostazione a rendere delicato, e tutt’altro che scontato, l’eventuale coinvolgimento di dirigenti dell’Inter nella vicenda. Se dagli atti dovesse emergere, con il necessario rigore probatorio, un concorso della società in atti diretti a condizionare le designazioni arbitrali, sul piano sportivo non sarebbe affatto necessario dimostrare che quelle designazioni abbiano effettivamente alterato il risultato delle partite contestate: basterebbe la prova della condotta diretta a quel fine, con conseguente responsabilità, anche oggettiva ai sensi dell’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva, della società di appartenenza, e sanzioni aggravate laddove il vantaggio fosse stato realmente conseguito. Sul piano penale, invece, la responsabilità di un dirigente in concorso richiederebbe l’iscrizione nel registro degli indagati e la prova, secondo gli ordinari canoni processuali, di un contributo causale consapevole alla condotta fraudolenta: un accertamento che, ad oggi, non risulta ancora avviato nei confronti di alcun esponente nerazzurro né dell’ex presidente Gravina. Ecco perché la distinzione tra tentativo e consumazione non è un dettaglio da manuale: è la chiave che stabilirà, negli sviluppi dei prossimi mesi, se e quali conseguenze potranno realmente ricadere sul club.
Una riflessione finale
Chi si occupa di diritto sportivo per mestiere sa che il confine tra i due mondi non è mai stato una linea netta, ma una zona di attrito costante. Il calcio, come ogni fenomeno sociale di massa, chiede verità immediate. Il diritto, invece, ha bisogno di tempo, di prove, di un processo che rispetti le sue regole prima ancora dei suoi tempi.
Nel caso Rocchi, come in ogni vicenda che tocca insieme la giustizia ordinaria e quella sportiva, la tentazione più grande è cortocircuitare i due piani: trasformare un’indagine in una sentenza, un’ipotesi accusatoria in una verità già scritta. È una tentazione a cui, come giuristi, dobbiamo il compito di resistere per primi.
Perché il diritto, anche quando riguarda una partita di calcio, non smette mai di essere una cosa seria.

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Commenti 1

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Benedetto Milazzo

Ottimo articolo Alessandro

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