Ne bis in idem: quando lo Stato deve ricordarsi di avere un limite
Ci sono espressioni latine che sembrano appartenere esclusivamente ai tribunali. Vivono nelle aule di giustizia, nei codici, nelle sentenze. Eppure, alcune di…
Ci sono espressioni latine che sembrano appartenere esclusivamente ai tribunali. Vivono nelle aule di giustizia, nei codici, nelle sentenze. Eppure, alcune di esse raccontano qualcosa di molto più profondo del diritto. Raccontano il rapporto tra il potere e la libertà.
Il ne bis in idem è una di queste.
Letteralmente significa “non due volte per la stessa cosa”. Una formula apparentemente semplice, quasi banale, che invece custodisce uno dei principi più civili dell’intero ordinamento giuridico: nessuno può essere sottoposto due volte ad un processo o ad una sanzione penale per il medesimo fatto.
A prima vista potrebbe sembrare una tutela rivolta esclusivamente all’imputato.
In realtà è molto di più.
È il processo stesso ad essere posto sotto processo.
Per comprendere davvero questo principio occorre abbandonare, almeno per un momento, il linguaggio delle norme e domandarsi quale sia il significato autentico della giustizia. Una giustizia che potesse giudicare all’infinito non sarebbe più giustizia, ma forza. Diventerebbe un potere incapace di riconoscere i propri limiti e, proprio per questo, destinato a trasformarsi in arbitrio.
Lo Stato pretende dai cittadini il rispetto della legge. È una pretesa legittima. Ma la credibilità di quella richiesta nasce soltanto nel momento in cui anche lo Stato accetta di essere vincolato da regole che non può oltrepassare.
Il ne bis in idem rappresenta esattamente questo confine.
Quando un procedimento si conclude con una decisione irrevocabile, la pretesa punitiva dello Stato trova il proprio punto di arresto. Non perché il fatto venga dimenticato. Non perché la verità cambi. Ma perché la certezza del diritto vale quanto l’accertamento della responsabilità.
In uno Stato costituzionale non esiste soltanto il diritto di punire.
Esiste, con la medesima intensità, il dovere di fermarsi.
Sul piano strettamente giuridico, il principio trova riconoscimento nell’articolo 649 del Codice di procedura penale, secondo cui l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure qualora esso venga diversamente qualificato, considerato per circostanze differenti o ricondotto ad un diverso titolo di reato.
La disposizione, tuttavia, non esaurisce la portata del principio.
Il ne bis in idem ha infatti assunto una dimensione sovranazionale grazie all’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e all’articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, imponendo agli ordinamenti nazionali una riflessione sempre più attenta sul rapporto tra procedimento penale e procedimenti formalmente amministrativi ma sostanzialmente punitivi.
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha progressivamente chiarito che non è sufficiente osservare il nome attribuito ad una sanzione. Occorre comprenderne la natura reale.
Una sanzione amministrativa può avere, nei fatti, un contenuto autenticamente penale.
Ed è proprio in questo passaggio che il diritto dimostra tutta la propria maturità.
Le parole non bastano.
Conta la sostanza.
Se fosse sufficiente cambiare l’etichetta di una sanzione per sottrarsi alle garanzie del processo penale, il principio del ne bis in idem perderebbe qualsiasi significato.
Il diritto, invece, guarda oltre le definizioni.
Guarda agli effetti.
Ed è questa la ragione per cui oggi il tema investe settori particolarmente delicati, come quello tributario, finanziario, doganale e dei mercati, nei quali la coesistenza di sanzioni amministrative e penali richiede un costante bilanciamento tra esigenze repressive e tutela dei diritti fondamentali della persona.
Il ne bis in idem non è, dunque, una protezione concessa a chi ha commesso un reato.
È una garanzia che riguarda tutti.
Perché nessuno può sapere quale sarà il processo degli altri, ma ciascuno dovrebbe domandarsi quale giustizia desidererebbe incontrare nel caso in cui, un giorno, fosse chiamato a difendersi.
Il diritto penale viene spesso descritto come il luogo della punizione.
Io continuo a considerarlo il luogo del limite.
Il limite oltre il quale lo Stato smette di amministrare giustizia e comincia, inconsapevolmente, ad assomigliare a ciò che pretende di combattere.
Ed è forse proprio questa la lezione più preziosa del ne bis in idem: non ricordare soltanto che un uomo non può essere giudicato due volte per il medesimo fatto, ma ricordare, ogni volta, che anche il potere deve accettare di essere giudicato dalla legge che applica.

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